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blog_village.itLa Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione o Autocertificazione è una dichiarazione firmata in foglio di carta semplice (senza marca da bollo) nella quale viene fatta una dichiarazione sotto propria responsabilità. Permette a chi ne fa uso di sostituire certificazioni amministrative relative a fatti, stati e qualità risultanti da registri pubblici. Spesso serve a dichiarare il possesso di determinati titoli e requisiti.

Il dichiarante decade dai benefici qualora emerga la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni (fra le sanzioni, quelle del codice penale e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 75 e 76). È stata introdotta nel 1997 con la prima legge Bassanini per semplificare le procedure della pubblica amministrazione.

Con la Dichiarazione Sostituitiva di Certificazione o Autocertificazione il cittadino può attestare sotto la propria responsabilità:

- la data e il luogo di nascita;
- la residenza;
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a o stato libero);
- lo stato di famiglia;
- l’esistenza in vita;
- la nascita dei figli, il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
- l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l’appartenenza a ordini professionali;
- il titolo di studio, gli esami sostenuti;
- la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
- il possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
- lo stato di disoccupazione;
- la qualità di pensionato/a e categoria di pensione;
- la qualità di studente;
- la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto /a a procedimenti penali;
- di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al d.lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni);
- la qualità di vivenza a carico (essere a carico fiscale di qualcuno);
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato /a contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

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La Dichiarazione Sostituitiva dell’Atto di Notorietà ai sensi dell’art.47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita’ personali e i fatti non espressamente oggetto della “dichiarazione sostitutiva di certificazione” sono comprovati dall’interessato mediante la “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.

L’atto di notorietà, infatti, concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato (ma anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, se si tratta di dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante) è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38 dello stesso Decreto, cioè se sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

È ammessa la presentazione di dichiarazioni anche via fax, per via telematica o a mezzo posta se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica.

La dichiarazione è esente da bollo ed ha validità di sei mesi.

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